Amministrazione Trasparente
Dlgs 33/2013 - Articolo 24, comma 1
Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
Art. 23 Comma 1 dgls 33/2013 lettere a e c soppresse dall'art. 22 dgls 97/2016 (lettera a = autorizzazioni e concessioni, lettera c= concorsi e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del dgls n. 150/2009)
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- a) autorizzazione o concessione; (70)
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; (71)
articolo 9-bis; (71)
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; (72)
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (73)
- Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. (74)
(70) Lettera soppressa dall’ art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(71) Lettera così modificata dall’ art. 22, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(72) Lettera soppressa dall’ art. 22, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(73) Lettera così modificata dall’ art. 22, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(74) Comma abrogato dall’ art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Art. 22. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013
- All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1,
1) la lettera a) è soppressa;
2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis»;
3) la lettera c) è soppressa;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
- b) il comma 2 è abrogato.
Art. 24. Progressioni di carriera
- Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
- L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
- La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.